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Separazione e divorzio

Cosa sono?

La separazione personale dei coniugi è un istituto giuridico italiano regolamentato dal Codice civile (artt. 150 e ss.), dal codice di procedura civile e da una serie di norme speciali.

È la scelta di porre fine al matrimonio e pertanto deve essere attentamente valutata dai coniugi anche per le inevitabili conseguenze psicologiche e materiali che essa arreca, soprattutto se vi sono figli.

Ma è una libera scelta e deve essere rispettata e tutelata: la sola volontà di un coniuge è più volte stata ritenuta dalla Cassazione una giusta causa di abbandono, senza possibile sindacato di merito da parte del giudice: «la qualità di coniuge non è più uno stato permanente, ma una condizione modificabile per la volontà, anche di uno solo, di rompere o sospendere il vincolo matrimoniale. Volontà la cui autonoma manifestazione, pur se non perfezionata nelle specifiche forme previste per la separazione o lo scioglimento del vincolo coniugale, può essere idonea ad interrompere senza colpa e senza effetti penalmente rilevanti taluni obblighi, tra i quali quello della coabitazione» (Cass. Sez. 6, 14.10.2004 n. 44614).

La separazione, al contrario del divorzio, non produce effetti definitivi e quindi non preclude ai coniugi la possibilità di ricostituire il nucleo familiare.

 

Separazione di fatto, separazione consensuale e separazione giudiziale: quale scegliere?

La separazione di fatto si ha quando i coniugi cessano di fatto di esercitare i propri diritti e doveri matrimoniali. Può essere concordata tra i coniugi e definita mediante accordi privati. È uno stato di fatto e non ha alcun effetto legale sul matrimonio, pur potendo essere uno dei presupposti oggettivi per la richiesta di separazione legale.

La separazione consensuale è disciplinata dall'art. 158 c.c. Si chiama così proprio perché prevede il consenso espresso da entrambi i coniugi che giungono ad un accordo sulla spartizione dei loro beni in comunione, sul diritto di abitazione della casa coniugale e sull'affidamento dei figli, se vi sono, nonché su tutte le possibili questioni connesse alla separazione.

La scelta della separazione consensuale è senza dubbio la via più celere e meno dolorosa per porre fine al proprio rapporto matrimoniale.

Essa si basa sostanzialmente sull’accordo dei coniugi che viene manifestato in forma espressa davanti al Tribunale e assume valore legale.

Il tempo medio per ottenere una separazione consensuale (cioè il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e l’omologazione del Tribunale) è di circa 3 – 5 mesi, a fronte di un periodo molto più lungo (2-3 anni) per addivenire ad una separazione di tipo giudiziale.

La procedura di separazione consensuale (e anche quella di divorzio congiunto), si instaura con la presentazione di un ricorso contenente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra i coniugi dinanzi al Tribunale del luogo di residenza o domicilio dell’uno o dell’altro coniuge.

Appena depositato il ricorso, viene predisposto e costituito il fascicolo d’ufficio ed il presidente del tribunale fissa con decreto l’udienza alla quale i coniugi devono comparire personalmente (di solito circa tre/quattro mesi dopo la presentazione del ricorso).

Nel corso di tale udienza dovrà essere esperito il tentativo di conciliazione dei coniugi, la cui riuscita è davvero rara. Nella suddetta ipotesi viene redatto verbale di conciliazione in cui si annota tale volontà.

L’ipotesi più frequente invece è quella in cui, le parti rinnovano la loro volontà di separarsi alle condizioni contenute nel ricorso.

Il Tribunale effettua un controllo di conformità tra quanto richiesto nel ricorso e la normativa vigente in materia, ponendo particolare attenzione e cura all’aspetto dell’affidamento e del mantenimento della prole.

Si tratta della c.d. omologazione, ovvero il controllo sulla conformità e compatibilità degli accordi di separazione alla legge; è un procedimento che si instaura d’ufficio e segna la fase ultima della separazione consensuale, conferendo piena efficacia agli accordi di separazione.

La separazione giudiziale è disciplinata dall'art. 151 c.c., "la separazione giudiziale può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole".

Implica una lite giudiziale con diverse udienze, con una durata tra i 2 e i 3 anni e si conclude con una sentenza del Tribunale.

Essa non fa venir meno lo status di coniuge ma incide su alcuni obblighi tipici del matrimonio: una volta separati non si ha l'obbligo di convivenza né di fedeltà né si è più in comunione dei beni (se quello era il regime patrimoniale prescelto dai coniugi), di converso resistono ancora gli obblighi di mantenimento del coniuge, di partecipazione alla gestione della famiglia e di educazione della prole.

Peculiarità della separazione giudiziale, è la possibilità dell’addebito della separazione ad uno dei coniugi.

E’ infatti possibile che uno dei coniugi chieda espressamente al Tribunale di dichiarare l’altro coniuge come unico responsabile del fallimento coniugale. L’art. 151 del codice civile stabilisce che” il Giudice dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.”

Trascorsi tre anni dalla avvenuta separazione si può presentare il ricorso per divorzio.

 

Il divorzio

Il divorzio (o lo scioglimento del matrimonio) è la terminazione di una unione coniugale che cancella i doveri e le responsabilità giuridiche da essa derivanti e che dissolve il vincolo matrimoniale tra le parti (a differenza dell'annullamento che dichiara il matrimonio nullo).

È stato introdotto a livello legale in Italia il 1º dicembre 1970 con la legge n. 898.

La procedura legale per il divorzio può anche comportare questioni riguardanti gli alimenti, la custodia e il mantenimento dei figli.

Anche in questo caso, come per la separazione, la scelta del divorzio congiunto, cioè presentato da entrambi i coniugi sulla base di un accordo, abbrevia notevolmente i tempi ed i costi della procedura.

In caso di mancato accordo tra i coniugi si dovrà optare per il divorzio giudiziale che, come la separazione giudiziale, implica l’instaurarsi di una lite giudiziale.

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