Multe: istruzioni per l'uso
Hai appena preso una multa e pensi che sia ingiusta? Ecco cosa fare per evitare di pagare:
Prima di tutto verifica attentamente il verbale di contestazione.
L'art. 201 del codice della strada prevede che il verbale contenga estremi precisi e dettagliati della violazione, senza i quali il verbale stesso è nullo:
• La firma autografa di chi ti ha fatto la contravvenzione
• La citazione della norma del codice della strada che hai violato
• La targa e il tipo del tuo veicolo
• L'indicazione dell'importo da versare
• Il giorno, l'ora ed il luogo esatto in cui è avvenuta l'infrazione
La violazione ti deve essere contestata immediatamente (art. 200 Codice della Strada) e quando non è possibile, il verbale deve indicare i motivi che hanno impedito al vigile (o al poliziotto o al carabiniere) di contestarti immediatamente la violazione.
Come si può annullare una multa?
Puoi presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.
Quali sono i motivi per fare ricorso?
Se verifichi che i fatti indicati nel verbale non corrispondono a quanto realmente accaduto, devi specificarlo nei motivi e allegare copia di evntuali documenti (ad es. foto, contrassegni del parcheggio etc.).
Uno dei motivi più comuni è quello del ritardo della notifica della sanzione, qualora dovesse arrivare oltre i 90 giorni previsti dalla legge.
Esistono anche diversi vizi di forma che possono essere presenti nei verbali di contestazione per violazione del Codice della Strada.
Cos’è un vizio di forma?
Un vizio di forma è un errore nella forma dell'atto. Esistono tanti i vizi di forma che puoi riscontrare in un verbale, ad esempio:
- La mancata indicazione della presenza dei cartelli che avrebbero dovuto avvertire della presenza degli autovelox;
- La mancata presenza della verifica, prevista dalla legge, sulla perfetta funzionalità dell’autovelox;
- La mancata o errata indicazione dell’autorità competente per il ricorso;
- La mancata indicazione del titolare, responsabile ed incaricato del trattamento dei dati personali;
- L’errore nella indicazione della norma violata o della sanzione da pagare.
Come si fa il ricorso al Prefetto?
Il ricorso al Prefetto deve essere redatto in carta semplice e può essere presentato di persona o spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno presso il comando di Polizia Municipale che ha accertato l'infrazione o presso la Prefettura del capoluogo di Provincia competente per territorio.
Deve contenere
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le generalità
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i dati della vettura
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gli identificativi del verbale
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i motivi della contestazione
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i motivi per cui si richiede la sospensione della sanzione.
Si deve allegare copia del verbale e tutti i documenti che utili a sostegno della domanda.
Si può anche chiedere di essere ascoltati personalmente per un miglior chiarimento dei fatti in contestazione.
Quanto tempo ho per fare ricorso al Prefetto?
Il ricorso può essere entro 60 giorni da quando ricevi la multa.
N.B. Il ricorso non può essere presentato contro l’avviso di violazione (la multa lasciata sul parabrezza), ma devi attendere la notifica del verbale. La multa deve esserti recapitata a casa entro 90 giorni da quando hai commesso l'infrazione, oltre questo termine il verbale è nullo.
Procedimento
Per la necessaria istruttoria, il Prefetto trasmette il ricorso all'ufficio o comando che ha elevato la multa, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione (comma 1bis art. 203 CdS).
L'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al Prefetto nel termine di 60 giorni dal ricevimento degli atti da parte di quest'ultimo (comma 2 art. 203 CdS).
Il Prefetto a questo punto ha 120 giorni da quando riceve tutti gli atti trasmessi dall'ufficio che ha elevato la multa per decidere se accogliere o respingere il ricorso (comma 1 art. 204 CdS).
Se accoglie il ricorso emetterà ordinanza di archiviazione degli atti, informando l'organo accertatore, il quale ne darà notizia al ricorrente.
Se lo respinge emetterà un’ordinanza di pagamento e ordinerà di pagare la multa, il cui ammontare è pari almeno al doppio di quanto dovuto in partenza (più le spese e la notifica).
N.B.: tutti i termini di cui ai commi 1-bis (30 gg.) e 2 dell'articolo 203 (60 gg.) e al comma 1 dell'art. 204 (120 gg.) si cumulano tra loro ai fini dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione nei termini di legge.
Silenzio assenso
Decorsi detti termini - 210 gg. nel caso il ricorso sia stato presentato direttamente al Prefetto oppure 180 gg. nel caso ci si sia rivolti direttamente all'organo accertatore, decorrenti in entrambi i casi dalla data di ricezione degli atti da parte di quest'ultimo - senza che sia stata adottata l’ordinanza del Prefetto, il ricorso si intende accolto.
Termini per la notifica dell'ordinanza
L'ordinanza-ingiunzione di pagamento del Prefetto a pagare la multa dovrà essere notificata entro 150 giorni da quando il ricorso è stato respinto. Nel caso in cui non venga rispettato questo temine, l'ingiunzione non è più valida e quindi non si dovrà più pagare la multa.
Contro la decisione del prefetto puoi ricorrere entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione davanti al Giudice di pace. Anche in questo caso il ricorso deve essere redatto in carta semplice e presentato all'Ufficio del giudice di pace competente. Si paga un contributo unificato di € 37,00, oltre alla marca da bollo da € 8,00, per importi richiesti fino a € 1.100,00.
N.B. L'opposizione non sospende i termini di pagamento, quindi se fai opposizione senza pagare la multa e successivamente ti viene dato torto, dovrai pagare la multa maggiorata. Tuttavia in caso di opposizione il prefetto deve pronunciarsi entro 60 giorni, termine molto breve data l'enorme quantità di opposizioni che le prefetture devono esaminare. Passato questo termine il procedimento si estingue e quindi non si è più tenuti al pagamento e se si è già pagato la multa si ha diritto alla restituzione.
Ricorso al Giudice di Pace
In alternativa al ricorso al Prefetto, puoi presentare direttamente un ricorso al Giudice di Pace, purchè tu non abbia già effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.
Come si presenta il ricorso al Giudice di Pace?
Il ricorso al Giudice di pace avverso il verbale di accertamento della violazione va presentato entro 30 giorni dalla data di contestazione della multa o dalla data di notifica.
Il ricorso può essere presentato personalmente e deve contenere:
- originale e quattro fotocopie del ricorso;
- originale e quattro fotocopie della cartella esattoriale o del verbale di contestazione o dell’ordinanza prefettizia;
- una fotocopia di tutti I documenti utili a sostegno della richiesta;
- copia di un documento di riconoscimento valido del ricorrente;
- marca da € 8,00 e contributo unificato da € 37,00 (per multe di valore sino a € 1.100,00).
Se è stata applicata anche una sanzione accessoria (ad esempio la sospensione patente), non si può fare ricorso solo contro questa sanzione, ma si deve necessariamente contestare il verbale nel suo insieme.
Dove si presenta il ricorso al Giudice di Pace?
ll ricorso si presenta presso la cancelleria del Giudice di pace competente territorialmente, in base al luogo in cui è avvenuta l’infrazione, a mano, per posta raccomandata o via internet.
Quanto tempo ho per fare ricorso al Giudice di Pace?
La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica del verbale, allegando, anche in questo caso, la copia del verbale e tutta la documentazione
In ogni caso, sia per il ricorso al Prefetto sia per il ricorso al Giudice di Pace, non è necessaria la presenza di un avvocato.
La stessa, invece, diventa obbligatoria nel caso in cui il Giudice di Pace rigetti il ricorso e si voglia adire il Tribunale.
Forse non sai che...
* Il ricorso non può essere presentato contro l’avviso di violazione (la multa lasciata sul parabrezza), ma devi attendere la notifica del verbale. La multa deve esserti recapitata a casa entro 90 giorni da quando hai commesso l'infrazione, oltre questo termine il verbale è nullo
* Una recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 4010/2000), ha stabilito che, se l'apparecchio Autovelox per misurare la velocità permette di verificare all'istante se abbiamo superato il limite di velocità , chi accerta l'infrazione, ad esempio la polizia stradale, deve cercare di contestarci immediatamente la violazione
* I cartelli con il limite di velocità devono essere posti dopo ogni incrocio con strade secondarie, altrimenti se provieni da una strada secondaria potresti immetterti nella strada principale senza vedere il cartello con il limite di velocità posto prima dell'incrocio
* Il rilevamento della velocità con gli apparecchi deve essere svolto solo da chi è preposto a questa attività (vigili, polizia, carabinieri).